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FOCUS - I diritti sociali tra ordinamento statale e ordinamento europeo N. 4 - 14/09/2018

 La dimensione sociale della libertà di movimento

Il tema dell’utilizzo in chiave sociale della libertà di movimento, che si pone come trasversale rispetto alle modalità di fruizione dei diversi diritti sociali riconosciuti in una prospettiva multilivello, oltre che come tema fondamentale alla base dell’introduzione, nel 2017, del Pilastro sociale europeo, non può essere affrontato senza prima svolgere alcune brevi considerazioni sulla natura e sullo stato della cittadinanza europea e sulle libertà ad essa collegate. La cittadinanza europea, introdotta nel 1992 con il Trattato di Maastricht e ora disciplinata dall’articolo 20 TFUE, è come noto una cittadinanza in qualche modo “atipica”: vero è che essa garantisce il diritto di elettorato attivo e passivo, per le elezioni europee e quelle locali, nello Stato membro dell’Unione di residenza (oltre a una serie ulteriore di diritti, come ad esempio la tutela delle autorità diplomatiche e consolari degli altri Stati membri ove quelle del proprio Stato non siano presenti o la possibilità di presentate petizioni al Parlamento europeo) ma vero è altresì che si tratta di una cittadinanza che si affianca a quelle nazionali e che è da esse in qualche modo dipendente. Il diritto probabilmente più rilevante (nella misura in cui esso si avvicina maggiormente alle caratteristiche di un diritto costituzionale individuale fondamentale) che la cittadinanza europea attribuisce ai cittadini dell’Unione è la libertà di movimento, e dunque il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio dei singoli Stati membri. Il diritto in esame faceva parte delle quattro libertà economiche fondamentali originariamente garantite dai Trattati delle Comunità europee, a fianco delle libertà di circolazione dei capitali, delle merci e dei servizi. Lo stretto collegamento tra la libertà di movimento delle persone e la tutela dei diritti sociali è immediatamente evidente se si considera che il diritto dell’Unione ha, sin dalla nascita del mercato comune, fatto discendere dall’esercizio legittimo della libertà di circolazione il godimento dei diritti sociali in condizione di eguaglianza con i cittadini dello Stato membro verso il quale tale libertà viene esercitata, attraverso un complesso meccanismo di coordinamento dei sistemi di welfare che è stato però deliberatamente calibrato in modo tale da ridurre al minimo le invasioni della sovranità nazionale. La parificazione nel godimento dei diritti sociali era riconosciuta, inizialmente, ai soli cittadini economicamente attivi, a corollario e completamento della libertà di stabilimento a fini lavorativi (e dunque avendo in mente, prevalentemente, l’accesso del lavoratore ai diritti di tipo previdenziale e pensionistico, strumentali rispetto allo svolgimento dell’attività lavorativa). Del resto, il progetto di integrazione disegnato con il Trattato di Roma era un progetto di integrazione prevalentemente economica, al punto che il sistema delle Comunità europee delle origini è stato descritto come un sistema duale, caratterizzato da un lato dall’integrazione sempre più stretta del mercato comune, e dall’altro dalla separazione funzionale dei sistemi di welfare dei singoli Stati membri. In questo senso, si comprende perché la dottrina abbia parlato di ordinamenti “separati ma coordinati”, ormai da tempo in attesa di un credibile processo di integrazione politica e sociale… (segue)



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