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Nel dibattito sul diritto costituzionale europeo all’inizio del XXI secolo diversi autori hanno sostenuto che la crisi economico finanziaria abbia prodotto una profonda mutazione costituzionale o, meno drammaticamente, una trasformazione fondamentale negli equilibri costituzionali dell’Unione Europea. Ora, non vi è dubbio che la crisi economica abbia messo in luce tutti i limiti di una organizzazione e di un equilibrio costituzionali disegnati a Maastricht e caratterizzato da una fondamentale asimmetria tra una Unione e una politica monetaria accentrata a livello “federale” europeo e una politica economica lasciata al mero coordinamento delle competenze degli Stati membri. Per questo motivo, può dirsi che con l’architettura concepita essenzialmente nel Trattato di Maastricht, l’Unione Europea era non solo impreparata ma impossibilitata a fronteggiare il rischio di un “fallimento” di uno o più dei suoi Stati membri. In dottrina, si è registrata, quindi, in questi ultimi anni una diffusa opinione che ritiene che la crisi abbia portato con sé quanto meno un cambio di paradigma interpretativo della costituzione europea e di quella economica, in particolare. In questo contributo cercheremo di ricostruire la trama essenziale di come il cambiamento di paradigma sia divenuto particolarmente evidente a seguito di alcune sentenze della Corte di Giustizia della UE - il caso Pringle, il caso Gauweiler e l’ultima – che conferma le prime due – la più recente del 11 dicembre 2018 relativa al caso Weiss - che hanno marcato un fondamentale cambiamento economico-istituzionale avvenuto dopo il 2010, sintetizzabile nell’abbandono dell’idea che il finanziamento degli Stati membri dovesse essere governato esclusivamente dalle logiche di mercato e l’accettazione che, invece, debba prevalere una logica di intervento dei poteri pubblici nel segno della assistenza finanziaria pubblica. Non solo: le medesime tre fondamentali sentenze, di cui sopra, hanno fornito la fondamentale legittimazione giuridica a questo cambio di paradigma economico-costituzionale. In altri termini, in questo contributo assumiamo che il cambio di paradigma dallo stato regolatore ad una nuova forma di stato interventista o ‘salvatore’ può essere sintomaticamente e significativamente sintetizzato e legittimato dai contenuti dei tre leading cases della Corte di Giustizia UE su cui ci si soffermerà nel prosieguo… (segue)
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