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FOCUS - Costituzione economica, integrazione sovranazionale, effetti della globalizzazione N. 5 - 25/10/2019

 La tutela costituzionale del risparmio negli anni della crisi economica

Il risparmio trova, com’è noto, una sua specifica disciplina costituzionale all’interno della c.d. Costituzione economica. Ogni riflessione di natura giuridica, economica o politica sul tema non può però prescindere da un suo inquadramento che tenga conto dell’influsso, peraltro in continua espansione, dell’ordinamento dell’Unione europea. La disciplina del risparmio, così come le altre disposizioni della Costituzione economica, è da tempo significativamente influenzata dalla normativa dell’Unione, influenza che ha spinto importante dottrina a ritenere progressivamente “svuotata” questa parte della Costituzione repubblicana. A ben vedere, però, la tutela costituzionale del risparmio dell’art. 47 Cost. presentava e presenta tuttora alcune caratteristiche specifiche che non consentono di approcciarsi alla questione prescindendo dal dato costituzionale.  Del resto, gli eventi collegati all’ultimo decennio di crisi economica nel contesto europeo richiedono probabilmente di ripensare e riconsiderare impianto e finalità di questa parte della Costituzione che non può mai essere letta slegandola dai principi fondamentali e dai tratti caratterizzanti della nostra forma di Stato sociale. Da questo ripensamento non possono certamente essere escluse le tradizionali categorie con cui si è guardato al risparmio considerato, negli ultimi decenni, nella sua interconnessione tra ordinamento nazionale e ordinamento europeo. Gli sviluppi normativi dell’Unione europea, da un lato e, dall’altro, la crisi economica e dei debiti pubblici nazionali (in particolare di quello italiano) a cui si sono sommate le numerose crisi bancarie nel nostro Paese richiedono probabilmente una lettura aggiornata della tutela costituzionale del risparmio contenuta nell’art. 47 Cost. Peraltro, gli sviluppi legati all’avanzare del processo di integrazione europea e, più di recente, quelli connessi all’esplodere della crisi economica, hanno forse reso ancora più complessa e ardua l’interpretazione di una norma costituzionale le cui «latenti ambiguità interpretative» non risultano sciolte né dal dibattito in Assemblea Costituente né dalla dottrina che si è confrontata con l’art. 47. In riferimento alle peculiarità della tutela costituzionale del risparmio dell’art. 47, va innanzitutto tenuto presente che nel quadro comparato sono rare in Europa le Costituzioni che tutelano esplicitamente il risparmio. Soltanto l’art. 45 della Costituzione irlandese e l’art. 101 della Costituzione portoghese possono in qualche modo essere paragonati all’art. 47 Cost. Di conseguenza, pur riconoscendo la rilevanza degli sviluppi della normativa dell’Unione in materia ed il suo impatto nei singoli ordinamenti nazionali, la questione del risparmio va inquadrata tenendo in considerazione questo aspetto: esiste nel nostro ordinamento un'esplicita tutela costituzionale del risparmio che è invece assente nelle costituzioni dei principali Stati membri. Considerate queste necessarie premesse, si cercherà innanzitutto di individuare gli aspetti connessi all’art. 47 Cost. che possano essere funzionali ad una sua reinterpretazione alla luce del quadro attuale. Può infatti risultare opportuno tentare di aggiornare alcuni concetti e valori riconducibili alla dimensione costituzionale del risparmio. L’art. 47 rimanda a una pluralità di forme e tipologie del risparmio che consente di ricomprendere nella tutela costituzionale certamente il risparmio da reddito monetario accantonato ma anche quello investito in operazioni finanziarie. Senza dubbio valida appare, ancora oggi, l’interpretazione dell’art. 47 che include sia il risparmio che entra a far parte della liquidità monetaria sia il risparmio impiegato per quelle destinazioni socialmente utili richiamate dal secondo comma dell’articolo, su cui si tonerà a breve. Premessa essenziale e ineludibile per tutelare il risparmio nella sua forma tradizionale, che consiste nella scelta di affidarlo agli istituti di credito, è la difesa del valore della moneta contro l’inflazione e, quindi, della stabilità dei prezzi. In altri termini, il risparmio va tutelato e protetto in primis dall’inflazione e dalla deflazione. Il principio della stabilità monetaria, peraltro, si è affermato con forza con lo sviluppo del processo di integrazione europea attraverso l’instaurazione, con il Trattato di Maastricht, dell’Unione economica monetaria che si regge sul sistema europeo delle banche centrali (SEBC) e sulla Banca centrale europea (BCE)… (segue)



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