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FOCUS - Dimensioni ed effettività del potere regolamentare N. 2 - 27/11/2017

Dimensioni ed effettività del potere regolamentare. A trent'anni dalla legge n. 400 del 1988 (a cura di A. Lucarelli e M. Della Morte)

Introduzione di Alberto Lucarelli e Michele Della Morte
La teoria del potere regolamentare, soprattutto in relazione al rapporto legge-regolamento aveva origine, sotto il profilo formale, allorquando nell’ anno VIII, l’art. 44 della Costituzione del 22 frimaire (13 dicembre 1799) introduceva nel vocabolario costituzionale la parola regolamento: “Le Gouvernement propose les lois, et fait les règlements nécessaires pour assurer leur exécution”. Anche se, come ben evidenziato in dottrina già in Inghilterra con il Bill sull’Habeas Corpus del 1769 e con il Bill of Rights del 1688, si individuava una distinzione tra la legge e il regolamento, laddove, dette disposizioni ponevano il divieto di sospendere abrogare e dispensare dalle leggi con ordinanze regie... (segue)

Il potere regolamentare tra sistematica ed effettività: tendenze e prospettive

Il compito di dipanare la rete di problemi sollevati dal fondamento del potere regolamentare del Governo necessiterebbe di una metodologia complessa, comprensiva di numerosi aspetti. Tra di essi, quello relativo alla temporalità delle questioni, alla continuità del problema della relazione tra legge e regolamento... (segue)

Contributo sul Potere regolamentare delegato a proposito di diritto vivente regolamentare

Lo studio delle dimensioni del potere regolamentare così come sviluppatosi nell’ordinamento italiano non può non passare attraverso le questioni più problematiche che hanno riguardato da un certo punto della storia repubblicana un tipo particolare di regolamenti governativi, vale a dire i regolamenti di delegificazione... (segue) 

Il potere regolamentare autonomo in periodi di crisi. A proposito di una particolarità francese: la teoria delle circostanze eccezionali

In Francia, come in altri sistemi giuridici, il diritto positivo permette un’estensione del potere normativo dell’Esecutivo durante periodi di “crisi”. Intuitivamente, pensiamo agli attacchi terroristici e alle situazioni di guerra ma, in realtà, ci sono diversi altri motivi come determinate circostanze economiche e sociali, eventi naturali eccezionali... (segue) 

Potestà regolamentare e riparto di competenze legislative tra dettato costituzionale e prassi giurisprudenziale

Il disegno dei Padri Costituenti della Repubblica in merito al riparto di competenze tra Stato e Regioni si contraddistingue per la sua forte impronta garantista. L’allocazione verticale dei poteri, difatti, fu direttamente ancorata al dettato costituzionale, trovando il proprio fondamento nel titolo V, parte II, della Costituzione... (segue) 

Normazione sociale e ruolo del regolamento comunale per un sistema di produzione del diritto dal basso

Il sistema tradizionale delle fonti del diritto, derivante essenzialmente dall’autorità statale, ha ormai da tempo perduto la sua impostazione originaria per l’emergere di nuovi centri di produzione normativa. Il pluralismo normativo ha inciso profondamente sull’organizzazione delle fonti rendendola molto più complessa... (segue) 

La disapplicazione dei regolamenti alla luce dei più recenti sviluppi dottrinari e giurisprudenziali

A distanza di quasi trent’anni dall’emanazione della legge n.400 del 1988, che a sua volta dava attuazione dopo altri quarant’anni all’art.95 Cost., l’ordinario sistema delle fonti risulta stravolto non solo dal moltiplicarsi dei centri di produzione normativa (il c.d. policentrismo delle fonti), ma anche dalle profonde alterazioni del rapporto... (segue) 

Riflessioni sul controllo giurisdizionale nei confronti dei regolamenti e degli atti amministrativi generali

Atti amministrativi generali e regolamenti in tale maniera finiscono con l’essere diversi nominativamente ma si confondono sostanzialmente, rendendo quanto mai difficile rinvenire il contenuto normativo solo nei secondi. D’altro canto, la giurisprudenza, nella sua massima espressione (Corte costituzionale, Consiglio di Stato... (segue)

Conclusioni: la débâcle istituzionale della potestà normativa secondaria del Governo. Riflessioni in ordine al mutamento del sistema delle fonti

L’icastica semplicità dell'art. 1 delle disposizioni preliminari al codice civile del 1942 fa parte dei ricordi di operatori giuridici - professori, avvocati, giudici, funzionari - di un tempo che fu; alla domanda su quali siano oggi le fonti del diritto nessuno risponderebbe più: le leggi, i regolamenti (le norme corporative), gli usi. Ma anche la capacità... (segue)

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