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FOCUS - Dimensioni ed effettività del potere regolamentare N. 2 - 27/11/2017

 Riflessioni sul controllo giurisdizionale nei confronti dei regolamenti e degli atti amministrativi generali

Atti amministrativi generali e regolamenti in tale maniera finiscono con l’essere diversi nominativamente ma si confondono sostanzialmente, rendendo quanto mai difficile rinvenire il contenuto normativo solo nei secondi. D’altro canto, la giurisprudenza, nella sua massima espressione (Corte costituzionale, Consiglio di Stato, Corte di Cassazione) ha manifestato le difficoltà, proponendo soluzioni non sempre allineate quanto a tentativi di classificazione, sebbene, va detto, il contenuto generale e astratto rimanga comunque il riferimento più utilizzato per individuare la norma. Così, il Giudice delle leggi ha sottolineato l’insufficienza del «nomen iuris e [del]la difformità procedimentale rispetto ai modelli di regolamento disciplinati in via generale dall'ordinamento, a determinare di per sé l'esclusione dell'atto dalla tipologia regolamentare»,  mentre è essenziale analizzare se l’atto produce «norme generali ed astratte, con cui si disciplinino i rapporti giuridici, conformi alla previsione normativa, che possano sorgere nel corso del tempo». Il giudice amministrativo ha concluso che la mancanza di una disciplina generale e astratta e della capacità di innovare l’ordinamento giuridico non consente di configurare l’atto amministrativo come regolamentare. Secondo il giudice ordinario, poi, mentre gli atti amministrativi generali «costituiscono espressione di una semplice potestà amministrativa e sono diretti alla cura concreta di interessi pubblici, con effetti diretti nei confronti di una pluralità di destinatari non necessariamente determinati nel provvedimento, ma determinabili, i regolamenti, invece, sono espressione di una potestà normativa attribuita all'Amministrazione, secondaria rispetto alla potestà legislativa, e disciplinano in astratto tipi di rapporti giuridici mediante una regolazione attuativa o integrativa della legge, ma ugualmente innovativa rispetto all'ordinamento giuridico esistente, con precetti che presentano, appunto, i caratteri della generalità e dell'astrattezza, intesi essenzialmente come ripetibilità nel tempo dell'applicazione delle norme e non determinabilità dei soggetti cui si riferiscono». A fronte delle incertezze ricostruttive, la dottrina ha dimostrato in modo puntuale come i tentativi di fissare in maniera rigorosa le linee di confine si siano manifestati poco idonei a ottenere il risultato. Ed è un dato non revocabile in dubbio che si tratti di un fenomeno che coinvolge diversi livelli di disciplina... (segue)



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