Il sistema tradizionale delle fonti del diritto, derivante essenzialmente dall’autorità statale, ha ormai da tempo perduto la sua impostazione originaria per l’emergere di nuovi centri di produzione normativa. Il pluralismo normativo ha inciso profondamente sull’organizzazione delle fonti rendendola molto più complessa e anche più esposta a problemi di conflittualità tra norme provenienti da soggetti plurimi, prevalentemente esterni all’ordinamento giuridico nazionale. I processi di internazionalizzazione e di globalizzazione hanno, infatti, alimentato la proliferazione di altri sistemi normativi, alternativi o complementari a quelli statali, spesso derivanti da soggettività carenti sul piano della rappresentanza, suscettibili in ogni caso di condizionare il comportamento di soggetti pubblici e privati. Senza voler indagare oltre la complessa configurazione delle fonti nella prospettiva sovranazionale e la conseguente contrazione della sovranità statale, si ritiene però importante evidenziare come in questi sistemi normativi si realizzi con sempre maggiore frequenza una distanza tra le regole prodotte e la società. Si pensi, ad esempio, alla dimensione euro unitaria, a quella «unità nella diversità» tanto auspicata, che fatica a realizzarsi anche per il deficit democratico degli organi normativi e alla necessità, di conseguenza, di creare condizioni per l’elaborazione di politiche europee che siano espressione di interessi condivisi. In questo senso, la distanza tra i cittadini e le autorità sovranazionali pone una questione sulla effettiva capacità di queste ultime di trasferire e sintetizzare nei loro meccanismi di produzione normativa la complessità della società nelle sue diversificazioni culturali, sociali ed economiche. Inoltre, in un sistema di fonti eterogenee per provenienza, in cui la volontà del legislatore non riveste più un ruolo esclusivo nella produzione del diritto, anche l’ordine gerarchico e il relativo modello piramidale è travolto, non rispondendo più l’articolazione per gradi alla proliferazione e frammentazione delle fonti, risultando, a riguardo, molto più calzante la metafora della rete. Il tema delle fonti investe però oltre (e, in un certo senso, prima ancora) che il concetto di sovranità statale quello di sovranità popolare e induce a chiedersi se quest’ultima possa espandersi oltre le previsioni costituzionali di esercizio della democrazia diretta o se la rappresentanza istituzionale costituisca una barriera insuperabile che esclude il popolo da altre forme di partecipazione diretta, tra cui quelle alla produzione normativa, o se ne consenta invece altre modalità di espressione. Sulla questione la stessa Corte costituzionale, qualche tempo fa, (sentenza n. 106 del 2002) ha efficacemente rilevato che «l’articolo 1 della Costituzione, nello stabilire, con formulazione netta e definitiva, che la sovranità "appartiene" al popolo, impedisce di ritenere che vi siano luoghi o sedi dell’organizzazione costituzionale nella quale essa si possa insediare esaurendovisi. Le forme ed i modi nei quali la sovranità del popolo può svolgersi, infatti, non si risolvono nella rappresentanza, ma permeano l’intera intelaiatura costituzionale». In altre parole, la sovranità si concretizza in tutte le manifestazioni di volontà collettiva, e non solo indirettamente attraverso i pubblici poteri. Nella medesima prospettiva si pone la sentenza n. 192 del 2012 sul rispetto da parte del legislatore dell’esito della consultazione popolare ex art. 75 Cost., in cui la Corte ribadisce la necessità di una interpretazione unitaria della trama costituzionale «in una prospettiva di integrazione degli strumenti di democrazia diretta nel sistema di democrazia rappresentativa delineato dal dettato costituzionale». In un assetto sempre più plurale del sistema delle fonti è forse, allora, necessario interrogarsi sul ruolo che le pratiche sociali possono rivestire nel processo di produzione del diritto in una prospettiva di recupero dell’elemento democratico. In questo senso, pertanto, «la partecipazione al procedimento deliberativo esprime l’esigenza di non disgiungere la formazione del diritto dagli interessi coinvolti: si può parlare in definitiva di una espansione della democrazia». Se la distanza tra il diritto e la società è in aumento, non si può correre il rischio che la funzione stessa del diritto, che è quella di tradurre le esigenze sociali in regole condivise, si dissolva. Non a caso negli ultimi anni sono stati condotti interessanti studi sull’impatto della regolamentazione, per verificare attraverso una serie di parametri la corrispondenza tra sistema giuridico e sistema sociale, ovvero per accertare quanto il primo sia il riflesso del secondo e quindi sia in grado di rispecchiare un effettivo collegamento tra diritto e interessi sociali. E l’importanza di tale collegamento è emersa anche a livello legislativo regionale, dove si riscontra la tendenza di alcune regioni di ricorrere a forme di consultazione popolare prima della formazione di atti normativi proprio per garantire una consonanza tra cittadini (e loro interessi) e produzione normativa... (segue)
I legislatori regionali nella fase discendente 2024 | .21
30/08/2024
L'indirizzo politico: crisi ed evoluzione di un concetto 2024 | .18
29/07/2024
I controlli della corte dei conti e i complessi equilibri del sistema delle autonomie 2024 | .13
03/06/2024
'Neurodiritti' tra virtuale e reale 2024 | .6
15/03/2024
L’autonomia dell’Alto Adige/Südtirol nel passato, nel presente e nel futuro 2023 | .32
29/12/2023
La CEDU dopo i primi 70 anni 2023 | .20
04/08/2023
Scelte ambientali, azione amministrativa e tecniche di tutela 2023 | .13
05/06/2023
La tenuta dello stato costituzionale ai tempi dell’emergenza da Covid-19 2023 | .3
30/01/2023
Diritto all'istruzione e inclusione nelle scuole dopo la pandemia 2022 | .32
09/12/2022
I controlli della corte dei conti e i complessi equilibri del sistema delle autonomie 2022 | .28
28/10/2022
Le conseguenze costituzionali della Brexit 2022 | .10
28/03/2022
Il costituzionalismo multilivello nel terzo millennio: Scritti in onore di Paola Bilancia 2022 | .4
02/02/2022
Non-State Actors and Human Security in Navigable Spaces 2022 | .2
17/01/2022
La digitalizzazione dei servizi sanitari, il diritto alla salute e la tutela dei dati personali 2021 | .5
12/02/2021
Blockchain, politiche pubbliche e regole 2021 | .2
18/01/2021
Territorio e territori nell'Unione europea 2020 | .31
13/11/2020
Il Governo. Prospettive organizzative e funzionali 2020 | .28
12/10/2020
I dieci anni del Trattato di Lisbona 2020 | .19
17/06/2020
Exit! Il recesso dai trattati multilaterali. Crisi e nuovi slanci nella cooperazione internazionale 2020 | .17
01/06/2020
Sofferenze e insofferenze della Giustizia costituzionale 2020 | .15
18/05/2020
Los efectos de la crisis financiera sobre las instituciones nacionales 2020 | .13
04/05/2020
La disinformazione online e il ruolo degli esperti nell'agorà digitale 2020 | .11
24/04/2020
Il sistema autostradale per l'economia italiana ed europea 2020 | .9
10/04/2020
L'Europa delle Regioni 20 anni dopo 2020 | .7
27/03/2020
Fascicoli speciali
10/04/2020
Costituzione economica, integrazione sovranazionale, effetti della globalizzazione 2019 | .5
25/10/2019
Le Anchor Institutions nella società liquida 2019 | .4
27/09/2019
Parlamento e governo parlamentare in Italia. Verso un affresco contemporaneo. 2019 | .3
15/04/2019
Italia, Europa: i diritti fondamentali e la rotta dei migranti 2019 | .2
25/03/2019
Difesa europea, quali prospettive 2019 | .1
14/01/2019
Secessionismi Autonomismi Federalismi 2018 | .7
14/12/2018
Le società partecipate al crocevia 2018 | .6
16/11/2018
Reflective Judiciary 2018 | .5
09/11/2018
I diritti sociali tra ordinamento statale e ordinamento europeo 2018 | .4
14/09/2018
Il sistema di protezione giurisdizionale nell'UE 2018 | .3
03/09/2018
Il federalismo in tempi di transizione 2018 | .2
22/06/2018
Riforme istituzionali e sistema parlamentare 2018 | .1
23/02/2018
Dimensioni ed effettività del potere regolamentare 2017 | .2
27/11/2017
Democrazia diretta vs democrazia rappresentativa 2017 | .1
02/10/2017