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Correntemente giudicata come la più innovativa delle prescrizioni in tema di normazione secondaria ex art. 17, legge 400 del 1988, la previsione di una potestà regolamentare “indipendente”, esercitabile dal Governo per disciplinare “le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservata alla legge”, è stata, non di meno, da sempre considerata come la più complessa e problematica delle disposizioni approvate, in epoca repubblicana, dal legislatore nella prospettiva di una «sistemazione organica della materia dei regolamenti dell’esecutivo». Valutato, infatti, sotto il profilo della rispondenza e non contraddittorietà a Costituzione, tal genere di potestà regolamentare ha sollevato una molteplicità di dubbi che dalla legittimità del suo esercizio hanno spaziato fino alla ricerca di ambiti materiali di effettiva operatività della previsione normativa che lo contempla. Tali specifiche problematiche, a cui ben possono affiancarsene altre ugualmente puntuali in ragione delle peculiarità dei regolamenti in esame, si sono peraltro intrecciate con le più diverse questioni di ampio respiro poste dalla razionalizzazione della potestà regolamentare dell’Esecutivo conseguente all’approvazione della legge n. 400 del 1988... (segue)
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