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FOCUS - Il federalismo in tempi di transizione N. 2 - 22/06/2018

 Federalismo fiscale in Italia e Spagna. Elementi costitutivi, inattuazione e questione aperte

Il presente lavoro si propone di analizzare una delle questioni centrali della organizzazione territoriale di Spagna e Italia. Ci riferiamo all'autonomia finanziaria costituzionalmente garantita ai territori di questi due Stati e al relativo legame della stessa con i principi costituzionali dell’eguaglianza, della solidarietà e dell’autonomia. Tematica di rilievo giuridico, politico ed economico, l'autonomia finanziaria risulta centrale perché rappresenta una delle esigenze che derivano dal modello di Stato costituzionale con struttura regionale al fine di distinguerlo da mere strutture di decentramento amministrativo. Per di più, come è noto, l'elemento fondante e delimitante gli assetti statuali di tipo federale è costituito dal profilo fiscale in quanto la garanzia dell'autonomia non risulta completa se viene disgiunta dalla sufficienza dei mezzi di finanziamento delle politiche territoriali. Come ci ha insegnato la dottrina classica, possiamo identificare l'autonomia finanziaria come "la pietra angolare del sistema regionale" e, dunque, l'analisi costituzionale dell'autonomia di entrata e di spesa degli enti territoriali risulta centrale poiché è nelle Carte costituzionali che si incontrano gli elementi essenziali del finanziamento delle funzioni pubbliche allocate nei dei territori. Infatti, “la via migliore da seguire per iniziare lo studio di questo complicato problema” è quella che ricerca “in che misura, nelle Costituzioni dei sistemi federali (…) si sia proceduto ad una attribuzione, rispettivamente, al governo centrale ed a quelli regionali, di poteri indipendenti di disporre di risorse per assolvere le funzioni ad essi attribuite”. Una simile impostazione ci porta a richiamare quei principi costituzionali che con l’autonomia finanziaria necessariamente si intrecciano, e cioè i principi costituzionali di solidarietà, di eguaglianza e di autonomia dei territori. Questi ultimi, infatti, attraverso la garanzia delle risorse finanziarie possono esercitare le proprie competenze e, assieme, garantire ai cittadini un’eguaglianza sostanziale nell’esercizio e nella fruizione dei propri diritti. Eguaglianza ‘sostanziale’ che il diritto costituzionale si impegna a garantire in derivazione dei “diritti sociali previsti in molte costituzioni contemporanee, laddove essi siano economicamente sostenibili e resi effettivi dagli apparati necessari alla loro tutela”… (segue)



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