
Il tema della tutela della salute nello spazio europeo, anche alla luce della recente adozione del “Pilastro europeo dei diritti sociali”, richiede di analizzare non solo la complessa definizione della nozione di salute - e la necessità di separare la stessa da quella, organizzativa, di sanità - ma anche, e per certi aspetti soprattutto, l’esigenza di indagare in che misura la protezione di questo diritto, sul piano delle politiche, possa essere meglio garantita in una dimensione multilivello. Il punto di partenza, dal quale questa riflessione prende avvio, è rappresentato dalla condivisa considerazione che questo diritto, essendo intimamente legato al bene della vita, venga inteso da ogni individuo in modo fortemente soggettivo e personalizzato, sia sul versante della percezione del proprio benessere psico-fisico, sia relativamente agli interventi necessari per garantirlo. Ciò comporta che l’individuo si aspetti che, senza differenziazioni, venga realizzato lo sforzo massimo – non solo in termini terapeutici ma anche di prestazioni da parte del soggetto pubblico – qualora il proprio stato di benessere sia stato compromesso. Ne consegue che, essendo così alta l’aspettativa e pur posta come data la fiducia nella scienza medica, inevitabilmente, almeno di regola, le cure ricevute in caso di bisogno non sono percepite dal singolo come in grado di dare certezza del sicuro soddisfacimento delle sue richieste e, dunque, del ristoro delle condizioni psicofisiche ottimali perché troppe sono le variabili, soggettive e oggettive, che concorrono. Partendo da questo dato individuale e soggettivo, appare vieppiù evidente che nel processo di definizione di un piano generale – e quindi politico – di tutela della salute, nel quale occorre operare delle scelte che, a loro volta, sono influenzate dalla scienza medica, da posizioni etiche e, non da ultimo, dalla volontà/necessità di ricondurre gli interventi in materia nei limiti di un budget pubblico “determinato”, il perseguimento del soddisfacimento di tutte le esigenze manifestate è non solo irrealizzabile ma neppure prospettabile. Questo aspetto, inoltre, si accentua in presenza di una strutturazione territoriale e multilivello della tutela, nella quale anche l’elemento del decentramento va ad incidere sulla valutazione della qualità del rapporto tra tutela della salute e rispetto del principio di uguaglianza… (segue)
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