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FOCUS - Costituzione economica, integrazione sovranazionale, effetti della globalizzazione N. 5 - 25/10/2019

 'Costituzione economica' e integrazione sovranazionale

Non rappresenta certo una novità l’essere il termine “costituzione economica” ormai entrato nell’uso corrente. Un termine, invero, con il quale, in linea di massima, si sogliono indicare le norme delle Carte costituzionali che disciplinano i rapporti economici in generale. Premesso che le costituzioni economiche hanno incominciato a prendere corpo nel XX secolo con l’entrata in vigore delle costituzioni tipiche dello stato sociale, contenenti cioè norme concernenti l’intervento dei pubblici poteri nell’economia nell’ottica appunto della realizzazione di tale tipo di Stato, non si possono tuttavia sottacere alcune delle diverse opinioni emerse in dottrina sul valore giuridico da attribuire alle costituzioni economiche. Anche a prescindere dalle posizioni intese a negare il concetto stesso di costituzione economica caratterizzando piuttosto lo Stato come uno “Stato economico”, nello stesso ambito delle opinioni dottrinali intese a riconoscere valore giuridico al concetto di costituzione economica si sono delineate posizioni diverse. Così, nella nostra dottrina, in passato si è a volte ritenuto di assegnare alle norme di costituzione economica che nei sistemi ad economia mista costituzionalizzano il principio dell’intervento pubblico in economia un valore di norme direttive, la cui attuazione sarebbe rimessa alle scelte degli organi di indirizzo politico-legislativo, ma, una volta attuate, stante il carattere programmatico del quadro costituzionale dei rapporti economici in cui si inseriscono, darebbero luogo a riforme in genere irreversibili.  Di tutt’altro tenore le opinioni tendenti a sminuire il significato ed anche il valore delle norme di costituzione economica. Così, sempre nella nostra dottrina, ad una interpretazione “minimale” delle norme di costituzione economica in un sistema ad economia mista, è addivenuto Giannini, per il quale le previsioni costituzionali in tema di rapporti economici varrebbero soltanto a legittimare la coeva esistenza della presenza “pubblica” e “privata” in economia e a garantire la non assorbibilità del “pubblico” nel “privato” e viceversa. Le norme di costituzione economica, quindi, non risponderebbero ad un ruolo indirizzante per il Legislatore nella regolamentazione della materia economica a livello subcostituzionale verso traguardi di economia programmata, ma concernerebbero soltanto l’attività regolatrice dello stesso Legislatore in un’ottica garantistica di istanze egualmente legittimate in sede costituente. Nel complesso, comunque, per diverso tempo sono prevalse, almeno nella nostra dottrina, tendenze volte ad attribuire valore e significati giuridici anche notevoli alle norme di costituzione economica. Successivamente, tuttavia, le costituzioni economiche – al di là della loro rigidità formale – hanno rivelato sempre più una sostanziale “elasticità”. Così, anche nei sistemi in cui il principio dell’interventismo pubblico in economia risalta maggiormente in costituzione, si è visto che in realtà le norme di costituzione economica hanno “subito” – e non “pilotato” – le scelte politiche, anche quelle comportanti trasformazioni di fondo nelle politiche economiche… (segue)



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