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FOCUS - Costituzione economica, integrazione sovranazionale, effetti della globalizzazione N. 5 - 25/10/2019

 Costituzione economica e vincoli quantitativi. Per un costituzionalismo non keynesiano

In un recente Convegno milanese, Paola Bilancia, nella sua splendida introduzione, ha esploso sugli astanti, tutt’altro che ‘a salve’, una serie di affilatissime questioni intorno alla costituzione economica. Se fai bene le domande, come ha fatto Paola, allora hai già le risposte. In questo scritto proverò a dare risposte a quelle questioni, e anche ad altre. Non so fino a quanto le mie saranno coincidenti con quelle che la professoressa Bilancia custodisce nella sua colma faretra, ma il fatto che le sue siano sicuramente più appuntite non mi esime dal provarci. E allora partiamo dalle questioni. Di fronte agli tsunami della crisi economica, cosa resta della Costituzione? Abbiamo davvero una ‘costituzione economica’? Esiste un oggetto del genere? A che serve? È solo descrittivo, o è anche normativo? E in che senso? Aveva ragione Walther Rathenau — che fin da Weimar, affermava che il destino, cioè il “futuro”, non è più nelle mani della politica ma è scritto dall’economia — o Carl Schmitt, che replicava che il destino continua sempre ad essere segnato dalla politica, perché è l’economia che si è fatta politica, e quindi determina le scelte legislative? Ogni domanda ne genera altre, come in una matrioska infinita. Se una costituzione economica può esistere solo se è prescrittiva, qual è la cifra del suo enforcement? Lo Stato totalitario, nazista o comunista? Ma se così fosse, non si spiegherebbe come le costituzioni sociali e democratiche del ‘900 abbiano potuto rendere prescrittivo il modello macroeconomico keynesiano, pur senza ovviamente introdurre formule autoritarie o totalitarie, né si spiegherebbe perché il modello di Weimar, per la parte economica, sia sostanzialmente stato attuato dallo Stato nazista, per poi ripassare tranquillamente, con tutta l’economia sociale di mercato nella declinazione di Friburgo, alla democrazia economica, sociale e/o ordoliberale che sia, della Bonner Grundgesetz. Ma il teorema del nesso tra costituzione economica prescrittiva e regime autoritario non riesce nemmeno a dar ragione del fatto incontrovertibile che la costituzione economica “fascista” (ma è più corretto dire “costituzione economica keynesiana, nata in periodo tardo liberale e sviluppatasi nel periodo fascista”), transitò senza sconvolgimenti particolari nella Costituzione repubblicana, talora con grande visibilità e polemiche in gran parte formali (lavoro, proprietà, impresa, programmazioni, nazionalizzazione) talora in nicchie comunque formidabili (partecipazioni statali e impresa pubblica, Banca Centrale, risparmio e controllo bancario). Il dato più interessante che si può trarre come corollario da queste brevi considerazioni è che la modellistica dei rapporti tra stato ed economia — chiamiamola ancora costituzione economica, per un po’ — è, sincronicamente, tendenzialmente trasversale rispetto alle forme di Stato e di governo, ma, diacronicamente, radicalmente dialettica rispetto appunto alla evoluzione storica. Così, ad esempio, nel sorgere e consolidarsi della forma di stato liberale di diritto nelle sue varie declinazioni ottocentesche, si annida in tutte le sue manifestazioni concrete una costituzione economica liberale, mentre, dagli albori del ventesimo secolo alle varietà delle costituzioni politiche si accompagna, seppure, appunto, con varia declinazione e forme, l’intervento pubblico nell’economia, cioè una modellistica di costituzione economica interventista, generalmente segnata da tratti e fisionomie che nessuno meglio di John Maynard Keynes ha saputo descrivere in un documento scientifico. Tirando adesso qualche conclusione provvisoria, rilevo che la spiegazione della dialettica diacronica, e dell’ancor più singolare trasversalità diacronica, della costituzione economica nei confronti della forma di stato e di governo, può in astratto essere declinata in due modi, diametralmente opposti. Potremmo infatti, muovendo da concezioni formaliste condite con variegate dosi di idealismo giuridico, dire che la costituzione economica del periodo liberale è stata progressivamente smontata da riforme, sempre più illuminate, generate da un costituzionalismo in movimento, che si è spostato dalla semplice dottrina della limitazione e della divisione dei poteri alle teorie sempre più complesse e articolate della dilatazione dei diritti, del pluralismo politico, dell’allargamento della democrazia e dell’avvento dello Stato costituzionale. L’economia pertanto sarebbe stata progressivamente ‘conformata’ dal diritto pubblico attraverso un epocale processo costituente, che nel mezzo del Novecento avrebbe raggiunto la sua piena maturazione, consolidando un nucleo di valori e principi, sottratto alla stessa democrazia rappresentativa e affidato alla custodia delle Corti costituzionali. In questa ottica, qualsiasi tentativo di costruire una versione ‘autonoma’ della costituzione economica è destituito di fondamento: l’economia è solo uno, e nemmeno fra i più importanti, dei settori materiali su cui agisce il nucleo armonico di valori, principi e regole che formano il corpo della Costituzione. In questa stessa ottica, inoltre, le trasformazioni socioeconomiche ‘radicali’ cioè non riconducibili a quel nucleo, sono impossibili, vietate. Incostituzionali. Perché quel nucleo contiene, anzi è esso stesso, una clausola di eternità… (segue)



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