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FOCUS - Costituzione economica, integrazione sovranazionale, effetti della globalizzazione N. 5 - 25/10/2019

 Il diritto al lavoro nella prospettiva dell'automazione e dell'informatizzazione

Ai fini di affrontare il tema del diritto al lavoro nella prospettiva dell’automazione, delle nuove tecnologie e dell’informatizzazione, è necessario prendere le mosse dal punto di partenza per cui al diritto/dovere al lavoro di cui all’articolo 4 Cost. è conferita una posizione di massima centralità nella Costituzione repubblicana, e ciò in virtù del principio lavorista di cui all’articolo 1 Cost.. La centralità del diritto al lavoro nell’impianto costituzionale è, in effetti, tale da avere indotto la dottrina a proporre la lettura dell’intera Costituzione alla luce dei principi di cui agli articoli 1 e 4 Cost., lettura che restituirebbe una visione “ergocentrica” o “lavorista” dell’ordinamento costituzionale complessivamente considerato. In questa prospettiva, si può affermare che l’idea originaria del Costituente fosse che nello Stato il fine perseguito dai pubblici poteri avrebbe dovuto essere quello della piena occupazione, mirando pertanto a creare le condizioni per cui chiunque desideri lavorare sia libero di farlo. In altri termini, l’obiettivo posto dai Costituenti era quello di una piena ed effettiva attuazione del principio lavorista attraverso una forte tutela del diritto individuale al lavoro. In uno scenario siffatto, a non lavorare sarebbero stati soltanto gli oziosi e gli inabili e solo i secondi, per via della non volontarietà della loro mancata attività lavorativa, sarebbero stati meritevoli di assistenza da parte dello Stato per il loro sostentamento. Il Costituente immaginava inoltre, per ovvi motivi storici, un’attuazione del principio lavorista da realizzarsi in misura assolutamente prevalente attraverso forme di lavoro subordinato e a tempo tendenzialmente indeterminato (pur tutelando altresì gli ulteriori fattori di produzione, ivi compresi la libertà di impresa e il lavoro autonomo, e accogliendo pertanto un’accezione estremamente ampia del concetto di “lavoro”). Come evidente, le cose sono andate molto diversamente e siamo ancora ben lontani, per lo meno nella fase attuale, da una piena attuazione del principio lavorista secondo le modalità e nei termini immaginati dal Costituente. Ciò è, oggi, vero a maggior ragione alla luce da un lato del processo di integrazione europea, che ha profondamente mutato (per non dire eroso) i contenuti dell’originaria Costituzione economica, e dall’altro della crisi economica e finanziaria degli anni recenti, che ha ingenerato elevati livelli di disoccupazione (specie giovanile), un’affermazione strutturale della precarietà dell’occupazione (che peraltro era già in via di diffusione nella decade precedente la crisi), e un grave e generalizzato abbassamento dei livelli di tutela dei diritti economici e sociali. È in questo contesto e in questo quadro di riferimento costituzionale che deve essere calato il tema del ruolo e dell’impatto dell’automazione nella società, tema classico il cui studio appare tuttavia oggi più che mai attuale, nella misura in cui nuove forme di automazione stanno, come si dirà ai paragrafi successivi, ponendo ulteriormente in crisi l’assetto immaginato dal Costituente… (segue)



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