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FOCUS - I controlli della corte dei conti e i complessi equilibri del sistema delle autonomie N. 28 - 28/10/2022

 Riflessioni sui controlli di legittimità della Corte dei conti

Introduco i lavori con un ringraziamento, non rituale, per gli interventi stimolanti di stamattina, precisando che l’argomento sarà trattato dal punto di vista economico in riflesso al mio tipo di formazione professionale oltre al fatto che la parte giuridica è stata già approfondita in autorevoli interventi precedenti. Stamattina si è parlato del quadro giuridico sia dal punto di vista delle norme che dal punto di vista della giurisprudenza con il richiamo ai relativi articoli della Costituzione quindi segnalo solamente che, il richiamo all’equilibrio e alla sostenibilità del debito pubblico è un richiamo che va alla sostanza, più che alla forma delle norme e pertanto la chiave della “sostanza” è la chiave importante. Quando ho preparato le slide qualche giorno fa e stamattina poi ho sentito richiamare il PNRR, che fonda la sua analisi sui risultati, mi sono riconosciuto molto sul fatto che fosse stato utile il richiamo alla sostanza; dall’altra parte, in quella chiave di centralizzazione, il fatto che la riforma costituzionale abbia previsto che l’armonizzazione dei Bilanci pubblici fosse competenza esclusiva statale, non l’ho percepito, io che lavoro in Regione da una quarantina d’anni, come una sottrazione all’autonomia regionale. Per rendere confrontabili i dati, bisogna che i dati vengano resi tutti secondo uno schema e lo schema non può che essere originato dalla centralità, anche perché la confrontabilità dei Bilanci mette in evidenza le diverse performance da parte della Pubblica Amministrazione e questo principio della confrontabilità dei Bilanci è utile per fare le analisi di cui si parlava questa mattina. Sempre richiamando la Costituzione, e anche per questo argomento faccio solo qualche cenno perché parlo a voi della Corte dei Conti, l’attività della Corte dei Conti secondo me è un’attività di giudizio. Successivamente, se il giudizio si traduce passando attraverso una leale collaborazione, una verifica collaborativa, un percorso di interazione, è chiaro che entrambe le parti siano contente e i “controllati” lo siano ancora di più; dal punto di vista letterale, però, le norme parlano di giudizio e quindi anche qui mi verrebbe da articolare la sostanza in un equilibrio dell’esercizio di riferimento e, come dice la giurisprudenza, anche in un equilibrio intergenerazionale, quindi deve essere sostenibile in quell’anno ma deve essere sostenibile anche in quel tempo. L’esame di legittimità, ovviamente, riguarda sia il Bilancio di Previsione, che l’Assestamento che il Consuntivo e c’è, come avete stamattina segnalato anche voi, la possibilità, legittimamente, di sollevare in via incidentale questioni di illegittimità costituzionale. Non mi avventuro nel ruolo del giudizio di parifica, dicevo, non sono un giurista e quindi sul fatto che prevalga un profilo piuttosto che un altro, però sono abbastanza affezionato alla natura collaborativa del rapporto fra le istituzioni e quindi, ho pensato che il momento sul quale non ci sarebbero vincoli dal punto di vista giuridico per esaltare la natura collaborativa del controllo che fa la Corte dei Conti, affinché si possa verificare sia l’equilibrio dell’anno che l’equilibrio nel tempo, è il momento del contraddittorio e per quanto riguarda il contraddittorio, penso che possa non limitarsi alla sola fase del giudizio di parifica, ma possa costituire un momento di interlocuzione permanente con la Corte dei Conti, perché ovviamente c’è una fase formale, che è quella del giudizio di parifica, c’è una fase informale che per quanto mi riguarda ha una sua forza. Anche qui  non approfondisco le norme del Decreto Legge 174 a voi ben note e mi concentrerei sul fatto che la verifica rispetto agli obiettivi annuali posti dal Patto di Stabilità interno, l’osservanza sull’indebitamento, la sostenibilità dell’indebitamento, l’assenza di irregolarità e la prospettiva sugli equilibri economici finanziari, hanno sullo sfondo quella unità economica nazionale di cui si parlava stamattina e che in alcuni interventi è stata letta come una reazione all’autonomia e alla differenziazione fra i territori. In realtà, potrebbe essere letta così come potrebbe essere letta invece in maniera tale da consentire a tutti gli Enti del territorio di avere il medesimo approccio rispetto alle coperture finanziarie. Sull’Art. 1, comma 7, si parla di obbligo, però, di adottare entro sessanta giorni dalla comunicazione, il deposito di alcuni atti e pertanto si riscontra di nuovo quella dicotomia tra natura collaborativa e natura sanzionatoria. Per quanto riguarda la vecchia normativa, è chiaro che c’è una modifica della relazione con la Corte dei Conti, perché la precedente norma, la 131 del 2003, all’Art. 7 comma 7, specificava che le Sezioni Regionali verificano, nel rispetto della natura collaborativa del controllo di gestione, il perseguimento degli obiettivi. Se il legislatore ha ritenuto di cambiare il profilo normativo in un profilo più impegnativo dal punto di vista del rapporto con la Corte dei Conti, significa che se permane la verifica collaborativa, l’approccio collaborativo, non possiamo non tener conto del fatto che il quadro normativo è cambiato. Ho provato, dal mio osservatorio, a mettere in evidenza un paio di sottolineature in ordine ai principi che la Magistratura contabile dovrebbe mettere in campo per effettuare questo controllo e non ho articolato cosa significa il principio di omogeneità, perché mi sembra fin troppo semplice, nel senso che da questo punto di vista è apprezzato, dalle Giunte, il fatto che le linee guida che vengono elaborate dalla Sezione Autonomie, da qualche tempo sono anticipate alla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome con la possibilità anche di provare a suggerire delle integrazioni e dei miglioramenti, e questo ovviamente sta rendendo sempre più raffinato e condiviso il contenuto delle linee guida, che aiuta, oltre che nel merito, mi verrebbe da dire, anche nel metodo, perché, prima stamattina si parlava di controlli interni, dell’integrazione dei sistemi di controllo interno, avere delle linee guida rispetto alle quali intercettare delle criticità, aiuta il controllore e i controlli interni, se fossero in grado di intercettare per tempo il set delle criticità, credo che aiuterebbe. Da questo punto di vista, in Regione Lombardia abbiamo una specificità, abbiamo costituito un po’ di tempo fa un organismo interno, si chiama ORAC, Organismo per l’Anti Corruzione, ma in realtà è un organismo che integra il sistema dei controlli. L’autorevolezza di questo organismo, oltre che la sua indipendenza, ci consente di intercettare delle criticità proprio avendo costruito, alla stregua di quanto fa la Corte dei Conti, una sorta di questionario da mandare agli organismi interni di valutazione o alle autorità di audit, cosicché nei singoli soggetti del sistema regionale è possibile intercettare delle criticità… (segue)



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