Il disegno dei Padri Costituenti della Repubblica in merito al riparto di competenze tra Stato e Regioni si contraddistingue per la sua forte impronta garantista. L’allocazione verticale dei poteri, difatti, fu direttamente ancorata al dettato costituzionale, trovando il proprio fondamento nel titolo V, parte II, della Costituzione, per quanto riguarda le Regioni a statuto ordinario e negli Statuti regionali speciali adottati nella forma di legge costituzionale, per quanto riguarda le Regioni a statuto speciale. Fornire copertura costituzionale al riparto di competenze tra Stato e regioni non era, a dire il vero, ipotesi scontata per il costituente, che non si trovava di fronte ad entità sub-statali pre-costituite desiderose di intraprendere un processo aggregativo, alla stregua di ciò che accade negli ordinamenti federali di tipo classico. Se questi ultimi richiedono che vi sia una carta costituzionale a garantire attribuzioni dei molteplici livelli di governo e, dunque, a delineare una linea di demarcazione tra le competenze delle pre-esistenti entità federate e della neo-nata Federazione, è più difficile per ordinamenti di tipo regionale, non dotati di autonomie pre-esistenti allo Stato, codificare l’allocazione verticale dei poteri tra un livello di governo “esistente” ed uno, per così dire, “immaginario”. Non è un caso, infatti, che la Costituzione spagnola del 1978, pur promuovendo un ordinamento di tipo regionale, non individuava espressamente entità sub-statali regionali all’epoca inesistenti, pur riconoscendo agli enti territoriali preesistenti, le province, la facoltà di aggregarsi in Regioni (Comunidades Autonoms) nel caso sussistessero “caratteristiche storiche, culturali ed economiche comuni”. A prescindere dalle differenze, che non è possibile esplorare in questa sede, tra il modello di regionalismo spagnolo improntato ad un processo di “auto-identificazione dal basso” ed il modello di regionalismo italiano, caratterizzato da un’ “identificazione autoritativa delle Regioni mediante un atto di volontà del legislatore costituente”, quel che preme sottolineare in questa sede è che la scelta di codificare in Costituzione tanto l’esistenza delle Regioni, quanto le rispettive attribuzioni, aveva potenzialmente l’intento di tutelare gli enti periferici. Difatti, i titoli di competenza regionale non sono soggetti alla mutevolezza della negoziazione perché contemplati da statuti d’autonomia concordati tra le Regioni e lo Stato, come nel modello spagnolo, ma sono direttamente previsti dalla Costituzione e da essa ricavano, dunque, il carattere della rigidità. Anche il legislatore costituzionale, nel riformare il Titolo V, parte II, della Costituzione, non ha resistito alla tentazione di definire in modo netto il riparto di competenza legislativa tra Stato e delle Regioni, ancorandolo a (presumibilmente) rigidi elenchi di materie, e facendo insistere la potestà regolamentare di cui all’art. 117, comma 6, della Costituzione sui medesimi ambiti materiali di competenza legislativa di cui agli articoli 117, comma 2 e 3 e 4 della Costituzione. Le riflessioni che seguono saranno dedicate al riparto di potestà regolamentare tra Stato e Regioni, analizzando le evoluzioni del quadro costituzionale, significativamente mutato nel2001 aseguito della riforma del Titolo V, parte seconda della Costituzione (par. 2, 3, 4) per poi soffermarsi sulla giurisprudenza della Corte costituzionale (par. 5 e 6). La prospettiva adottata sarà dunque quella dei rapporti “intersoggettivi”, relativa all’allocazione verticale dei poteri tra Stato e Regioni così come delineata dal novellato art. 117, comma 6, Cost., e non quella dei rapporti “inter organici”, relativa all’allocazione orizzontale della potestà regolamentare tra Giunta e Consiglio regionale, che pure ha attratto l’attenzione della dottrina e della giurisprudenza costituzionale. L’intento, infine, sarà comprendere cosa resta di quello che la Corte Costituzionale in una storica sentenza definì, con riferimento al neo-nato articolo 117, comma 6, un “riparto così rigidamente strutturato” tale da escludere senza riserve la potestà regolamentare dello Stato nelle materie di competenza legislativa delle Regioni... (segue)
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