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FOCUS - Costituzione economica, integrazione sovranazionale, effetti della globalizzazione N. 5 - 25/10/2019

 La donna lavoratrice nella 'sua essenziale funzione familiare' a settant'anni dall'approvazione dell'art. 37 Cost.

Obiettivo di questo mio intervento è quello di cercare di capire come s’inserisce il ruolo della donna lavoratrice all’interno di tematiche più generali quali quelle della costituzione economica, della globalizzazione e del contesto sovranazionale in cui viviamo. Un tema quello del lavoro femminile, ampiamente affrontato dalla dottrina sotto vari punti di vista e, da un punto di vista giuridico, si è sempre posto particolare attenzione agli strumenti per garantire l’eguaglianza di trattamento al fine di evitare discriminazioni, ai profili che attengono alle modalità di disciplina del diritto al lavoro in un contesto di equità, nonché al riconoscimento dei diritti connessi alla maternità ed agli obblighi familiari. Può essere invece utile analizzare l’art. 37 Cost. avendo presenti anche gli effetti economici che ne derivano, specialmente in una fase di crisi economica come quella attuale che non pare aver fine. Su questi aspetti, cercherò di soffermare la mia attenzione. L’incremento dell’occupazione femminile nel mondo del lavoro può infatti costituire per l’Italia uno strumento significativo di un cambiamento di passo nelle prospettive di crescita economica, visto il dato di partenza estremamente basso di presenza femminile nel mondo del lavoro e comunque nettamente inferiore rispetto alla maggior parte dei paesi europei. Maggiore presenza che può essere favorita, come vedremo, dall’evoluzione del mondo del lavoro, dalle nuove tecnologie, da modalità diverse di svolgere determinate attività, che possono avere effetti positivi più generali sul lavoro e sui rapporti familiari. Accanto a tali profili, occorre anche ricordare un altro aspetto connesso che, a sua volta, costituisce uno degli aspetti critici per la nostra società, rappresentato dalla denatalità italiana, che apparentemente potrebbe essere considerato in contrasto con il lavoro femminile e che, invece, come risulta da altre esperienze europee, può essere agevolato proprio dal lavoro femminile. Per comprendere le complessità attuali può essere utile verificare almeno velocemente gli strumenti costituzionali che sono stati forniti dall’Assemblea Costituente per poi comprendere l’evoluzione maturata anche grazie alla normativa europea ed all’evoluzione che di fatto si è maturata in questo settore. Il tema della donna lavoratrice a settant’anni dall’approvazione della Costituzione non può non partire da un apprezzamento particolare di tutto quanto si è svolto all’interno dell’Assemblea costituente, dell’intuito, delle novità e del difficile lavoro di convincimento che allora fu fatto dalle donne Costituenti su tutti gli altri Costituenti. E solo partendo dall’analisi di quella discussione si percepisce l’arretratezza di quel periodo storico, ma anche la lungimiranza e la capacità di elaborare principi costituzionali che sono stati in grado d’indirizzare il legislatore per lungo tempo. Si possono capire i limiti, ma anche la capacità innovativa, in quanto le Costituenti hanno saputo introdurre un progetto di trasformazione sociale ben circostanziato all’interno del testo costituzionale che tuttora costituisce un punto essenziale per delineare la condizione attuale della donna lavoratrice, creando un processo ascensionale d’inclusione, che consente alle donne, fino a quel momento sicuramente discriminate, di poter aspirare alla parità, pur con le loro differenziazioni e specificità. In altre parole, ciò che è stato l’obiettivo delle costituenti prima, ma con un grande apporto di molti colleghi uomini, non è stato solo quello di assicurare una parità di opportunità d’accesso nel mondo del lavoro, così come parità di retribuzione e di evoluzione in esso, ma anche di garantire per la donna lavoratrice la sua essenziale funzione familiare. Lavoro e famiglia non erano considerati in opposizione all’interno della discussione in Assemblea costituente, così come non lo devono essere ora, ma anzi i due aspetti possono rappresentare uno strumento d’integrazione reciproca. Tanti passi sono stati fatti per andare oltre il testo costituzionale, nonostante le poche pronunce della Corte costituzionale in riferimento all’interpretazione da dare all’art. 37, ma forse più in generale con interventi giurisprudenziali sui problemi di discriminazione che hanno effetti anche sul lavoro. Tale evoluzione si è realizzata anche grazie al legislatore che, sua sponte o spesso anche indotto da politiche europee molto sensibili al problema, hanno portato all’approvazione di una pluralità di norme che hanno ridotto le discriminazioni dirette fra uomo e donna nell’ambito della legislazione sul lavoro. E, dunque, dinanzi a tale evoluzione normativa ed interpretativa del tema, occorre cercare di capire se ancora può avere un senso quell’inciso “essenziale funzione familiare” contenuta nell’art. 37, se, in altre parole debba essere considerato un inciso desueto senza alcun significato normativo, ovvero se possa essere data una lettura attualizzata al contesto ed alle necessità della fase storica contemporanea… (segue)



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